LIBERE PROFESSIONI
1
)per i servizi professionali arrivano parcelle “negoziabili” tra le parti e legate al risultato della prestazione:Con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

EFFETTI:

2)i liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità. ora anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può “selezionare” il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze: con una norma del decreto legge si abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

EFFETTI:

3) l’utente potrà rivolgersi a societa’ multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…): con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

EFFETTI:

N.B. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengonole prescrizioni cui si fa riferimento devono essere tempestivamente adeguate entro il1° gennaio 2007. In mancanza di tale adeguatamente, a decorrere dalla predetta data, sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.


RC AUTO
- Nasce L’Agente Plurimandatario
- Viene Istituito L’Indennizzo Diretto
- Tariffe Assicurative PiÙ Trasparent
i

1) clausole anticoncorrenziali: sono nulli gli accordi tra compagnie di assicurazioni ed agenti per la vendita in esclusiva delle polizze Rc auto. Si tratta di accordi ritenuti restrittivi della concorrenza ai danni degli interessi dei consumatori. in altre parole l’agente monomandatario diventa un agente plurimandatario in grado di offrire ai propri clienti un maggiore assortimento di polizze e di orientarli verso quelle più adeguate al proprio profilo: con una norma del decreto legge si prevede che d’ora in avanti i rapporti di agenzia non potranno essere basati sull’obbligo a vendere polizze di una sola compagnia e non potranno prevedere la fissazione di prezzi minimi praticabili ai consumatori. In sostanza l’agente plurimandatario non solo potrà vendere all’automobilista una polizza di qualunque compagnia di assicurazioni di cui è mandatario, ma potrà anche liberamente praticare lo sconto ai propri clienti. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

EFFETTI DELLE CLUASOLE ANTICONCORRRENZIALI:

2) Regolamento che disciplina l’indennizzo diretto: con un DPR che tiene conto dei pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust, a partire dal 1° gennaio 2007 ci sarà un nuovo tipo di risarcimento del danno. L’automobilista danneggiato non dovrà più rivolgersi all’assicurazione del danneggiante, ma alla propria impresa che provvederà a liquidarlo con tempestività, avendo, a sua volta, il diritto di rivalersi nei confronti dell’impresa del danneggiante. Nel dettaglio, l’indennizzo diretto scatta in caso di incidente sul territorio italiano tra 2 autoveicoli e prevede il risarcimento dei danni a cose e a persone. In questo ultimo caso il risarcimento ha luogo solo se si tratta di danni di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità).


EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO PER L’ASSICURATO:

EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO PER LE ASSICURAZIONI:

3) più trasparenza per le tariffe assicurative: con un decreto legislativo si prevede che l’Isvap debba trasmettere in formato elettronico ogni mese al Ministero dello Sviluppo Economico dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, compreso il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni. A questo scopo viene confermato presso il Ministero un comitato di esperti con il compito di monitorare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato. E’ possibile per ogni utente consultare on line il sistema tariffario sul sito internet del Ministero. Per consentire un'adeguata informazione agli utenti sui premi, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), attua programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi.

EFFETTI DELLA MAGGIORE TRASPARENZA:


FARMACI
- Vendita dei farmaci da banco negli esercizi commerciali
- Liberta’ di sconto
- Farmacista titolare di piÙ farmacie
- Oltre il principio ereditario


1) i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali: con una norma del decreto legge si prevede che la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

EFFETTI:

2)libertà di sconto sui farmaci: con una norma del decreto legge si prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Viene abolito così il tetto massimo di sconto del 20% introdotto dal precedente governo. N.B.: i farmaci da banco rappresentano il 10% di tutti i medicinali venduti.

EFFETTI:

3) scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del Ssn): con una norma del decreto legge si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista.

EFFETTI:

4) il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. viene, infine, eliminata l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio.
NB: La Ue ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie. All’Italia viene contestato il divieto sull’acquisizione di farmacie da parte di società attive nella distribuzione all’ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti.

EFFETTI:

5) superamento del principio ereditario: con una norma del decreto legge viene abrogata la previsione legislativa che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.


PREZZI
MONITORAGGIO DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI AL SERVIZIO DEL CITTADINO
con una norma del decreto legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con il dicastero delle Politiche Agricole, mette a disposizione di Regioni e Comuni programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari al fine di rendere pubbliche le variazioni di prezzo.

EFFETTI:


PANE
Niente piÙ limiti alla produzione di pane e al numero di panifici
:
con un norma del decreto legge viene abrogata la legge del 1956 che poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni e prevedeva, inoltre, un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio. L’unico settore produttivo che ancora presentava barriere all’entrata sarà completamente liberalizzato. Da adesso in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.

EFFETTI


CLASS ACTION
Dopo lunghi anni di attesa arriva anche in italia
Con un disegno di legge si istituisce l’azione collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti in conformità con la normativa comunitaria. In particolare, si prevede che le associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministro dello Sviluppo Economico, le associazioni di professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
Esempio: Se un milione di persone riceve singolarmente un danno che percepisce come un’inaccettabile sopruso -che è però di portata economicamente modesta- difficilmente decide di sostenere singolarmente spese e iniziative necessarie per vincere la partita legale. Se l’azione, invece, è collettiva, le cose cambiano.
- La "class action" costituisce un mezzo indispensabile per garantire una effettiva protezione di situazioni e di interessi comuni a diverse categorie di soggetti, concentrando, in un unico contesto processuale, l'accertamento di illeciti, idonei a provocare un danno diffuso nella collettività.
- L'illegittimità e l'illiceità delle condotte lesive dell'integrità patrimoniale dei consumatori e degli utenti è accertata attraverso un'iniziativa processuale affidata ad enti esponenziali della categoria.
- L'azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno,
accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell’importo minimo da liquidare.
- Sulla base della sentenza di accoglimento dell'azione collettiva o del verbale di conciliazione, l'interessato può ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita.
- Per assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata rilevanza sociale ed economica, il giudizio è regolato dalle disposizioni acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo n. 5/2003. - In ogni caso, ad ulteriore tutela degli interessi dell'intera categoria dei danneggiati, la proposizione dell'azione collettiva produce l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei singoli consumatori o utenti.


COMMISSIONI CONSULTIVE
1) soppressione di commissioni che allungano tempi burocratici
2) chi giudica non puÒ essere parte in causa

1) Molte commissioni consultive intervengono in procedimenti amministrativi appesantendo il loro iter. Ne fanno parte, inoltre, rappresentanti di categoria che possono condizionarne il giudizio. Per questa ragione con una norma del decreto legge si prevede la soppressione delle commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio; delle commissioni presso le Camere di Commercio per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva commissione ministeriale di secondo grado per l’esame di ricorsi; della commissione camerale per l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi.
Esempio: Il comune non dovrà più attendere il parere della commissione ad hoc per dare il proprio via libera o il proprio diniego per rilasciare la licenza per aprire bar o ristoranti.

2) Vengono poi esclusi dalla composizione della commissione d’esame che deve valutare l’idoneità dei mediatori immobiliari, quelli ancora in attività.
N.B. Le Commissioni a cui si fa riferimento sono quelle relative ai pubblici esercizi (bar e ristoranti) operanti nelle Regioni che non hanno ancora esercitato la propria competenza esclusiva in materia.

EFFETTI:


PASSAGGI DI PROPRIETÀ
Scompare l’obbligo di intervento del notaio per i passaggi di proprietÀ di beni mobili registrati (auto, motorini, barche ecc.)

Con una norma del decreto legge si prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

EFFETTI:

- RIDUZIONE DEI COSTI
- SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
CONTI CORRENTI


TUTELA DEI CORRENTISTI E DELLA LORO LIBERTA’ DI SCELTA
Con una norma del decreto legge si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Viene così eliminata che l’aumento delle spese di conto corrente produceva effetti 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
-Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
- Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.

EFFETTI:


TAXI
Sparisce il divieto di cumulo delle licenze.
Si va verso una maggiore offerta ai cittadini
1) Con una norma del decreto legge si prevede che, fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.
I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza.
2) i comuni possono altresì
rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.

EFFETTI:


TRASPORTO LOCALE
- Un servizio pubblico piÙ efficiente per il cittadino e una
- Circolazione piÙ sicura
Con una norma del decreto legge si stabilisce che, fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali. Per i nuovi soggetti resta esclusa ogni forma di sussidio pubblico. I comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque tenuti a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito.

A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, le Regioni e gli Enti locali potranno disciplinare l’accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, prevedendo, ad esempio, le modalità e gli eventuali divieti per la sosta ed anche per la fermata, in particolare dei veicoli di maggiori dimensioni, per la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti o più ingombranti (o più onerosi per la sede stradale) in determinate aree centrali, nonché per l’accesso dei veicoli, in particolari condizioni di traffico o di inquinamento, anche in relazione all’impatto sull’inquinamento e sul traffico ed al numero di persone trasportate da ciascun veicolo.

Viene, altresì, previsto che gli enti locali possano istituire zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie, al fine di arginare i pericoli e gli intralci alla circolazione derivanti dalle frequenti fermate, anche in doppia o tripla fila, che spesso caratterizzano le aree centrali e periferiche delle città, anche utilizzando mezzi di rilevazione fotografici e telematici.

EFFETTI: