REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO IL 9/6/2005 N°8


Anno III n° 7 LUGLIO 2007 vol I° FATTI & OPINIONI


Telemarketing e venditori di servizi finanziari: i comportamenti troppo spesso sono fuori legge
Ecco alcune semplici regole per evitare di essere raggirati facilmente
Di Giovanni Gelmini


Siamo il paese delle leggi non applicate.
Forse troppe leggi contorte, sicuramente una giustizia troppo farraginosa ed antiquata e un sistema della avvocatura che non premia il “vincere la causa” o ridurre al minimo in danno, specialmente nelle cause civili, ma premia la durata, il numero di atti che l’avvocato esegue.
Il risultato è che il cittadino normale è sempre buggerato.

Due esempi sotto gli occhi di tutti: il telemarketing e i promotori di servizi finanziari.

Nel primo caso, la legge sulla privacy (31 dicembre 1996 n° 675 e DL n°467 del 28 dicembre 2001) è chiarissima, e i successivi documenti rendono ancora più esplicito il divieto di chiamare i numeri che non abbiano preventivamente concesso l’autorizzazione, vedi pag. 2 avantielenco delle pagine bianche: praticamente nessuno. Ma i call-center continuano ad operare quasi indisturbati, tanto queste operazioni a loro costano poco, in genere utilizzano personale precario pagato pochissimo.

Il garante aveva già fatto due documenti, uno il 28 dicembre 2006 e il secondo il 31 gennaio 2007, in cui dichiarava “è possibile inviare fax o fare telefonate per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità o altro materiale di carattere commerciale solo dopo aver ottenuto il preventivo e esplicito consenso del destinatario, anche se il numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico o viene reperito in Internet”, ma avete mai provato fare presente gentilmente a chi viene a disturbarvi che sta commettendo un reato? Se va bene vi danno dello scemo, altrimenti potreste anche essere minacciato...

Ora prende ancora un provvedimento, molto più duro, imponendo due nuove scadenze. Le Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l'Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007;
Il Garante si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti.
In particolare, gestori e call center dovranno:

  • interrompere l'uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati;
  • regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari;
  • informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso;
  • registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati;
  • interrompere l'utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci);
  • effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.

Speriamo che sia la volta buona!

Non da meno sono i promotori finanziari ed i consulenti assicurativi.

La normativa è precisa anche in questo caso. Il D.lgs 190/2005 impone l’obbligo al promotore di fornire tutte le indicazioni necessarie in forma scritta, il famoso prospetto informativo, prima della firma del contratto pena la nullità del contratto stesso, ma questo obbligo può essere omesso impunemente perché, dopo la firma il venditore astuto vi consegnerà quei fascicoli che avrebbe dovuto consegnarvi prima e leggere insieme a voi.
Infatti nel momento in cui voi avete in mano la documentazione vi sarà difficile dimostrare che il venditore ha avuto un comportamento fraudolento.
Dico fraudolento perché sicuramente scoprirete clausole e condizioni che non vi erano state descritte in quei termini e quasi sicuramente se le aveste conosciute in modo completo non avreste sottoscritto il contratto. Ma l’onere della prova spetta a voi, cioè sarà molto difficile provarlo, e “l’onesto” venditore di polizze o servizi finanziari lo sa benissimo e su questo ci gioca.
C’è un solo modo per evitare queste spiacevoli situazioni:

  • non ricevere telefonate o venditori porta a porta, ma rivolgersi direttamente a persone conosciute e in uffici specializzati;
  • non firmare mai prima di 24 ore dalla consegna della documentazione e confrontarla con altre offerte;
  • prendere informazioni sull’erogatore del servizio.

La prossima liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica ci porterà altre nuove mirabolanti offerte a cui dovremo prestare grande attenzione.
Ricordatevi infine che chi vi fa fretta è perché ha paura che voi vi accorgiate prima della firma della fregatura che vi sta dando. Se vi fanno fretta e non vi danno il tempo di ragionare “a mente serena” e lontano dalla loro chiacchiere non firmate mai!


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