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Ragioniamo sulla bozza di riforma

Un problema all’ordine del giorno: immigrazione e cittadinanza


Di Marina Minasola

Esistono temi di cui il mondo sembra ricordarsi soltanto in periodo di elezioni. Tra questi temi potremmo annoverare certamente anche quello dell’immigrazione e della cittadinanza.

Come si sa quello di cittadino è uno status cui la Costituzione annette taluni diritti e doveri, certi diritti “politici” connessi all’esercizio della sovranità popolare come l’elettorato attivo e passivo o il diritto di associazione e doveri come quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva o di difendere la Patria.

L’art. 22 della Costituzione proclama solennemente: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Non è la nostra carta costituzionale tuttavia a stabilire quali siano i modi di acquisto, perdita o riacquisto della cittadinanza stessa: tale compito è affidato alla legge, o meglio, al legislatore.

Attualmente in Italia la materia è regolata dalla legge 91/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con un d.P.R. del 1993. Per potere capire se la disciplina ci sembra o meno idonea è dunque necessario un riepilogo quanto più sintetico possibile di ciò che la legge prevede.

La cittadinanza si può acquistare per:

    - IUS SANGUINIS (cittadinanza per discendenza): la acquista il figlio, anche adottivo, di padre o madre cittadini italiani anche se quest’ultimo non è nato in Italia.
    - PER RICHIESTA: con una istanza rivolta al sindaco del Comune di residenza o all’autorità consolare competente se ricorrono queste altre ipotesi di cui sotto:
    - IUS SOLI( cittadinanza per nascita sul territorio nazionale): la acquista il soggetto nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (privi di cittadinanza) o stranieri quando non possa ottenere la cittadinanza dei genitori.
    - IURIS COMMUNICATIO: la acquista il coniuge straniero o apolide di un cittadino/a italiano decorsi 6 mesi di residenza in Italia o 3 anni dalla celebrazione del matrimonio ed in costanza di esso.
    - PER ADOZIONE: la acquista le straniero, adottato da cittadino italiano, che da almeno 5 anni dall’adozione è residente e ha raggiunto la maggiore età.
    - PER NATURALIZZAZIONE (O CONCESSIONE):
    1) Può proporre l’istanza anche lo straniero che vanti un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado cittadino italiano per nascita e risieda da almeno 3 anni in Italia o abbia prestato per l’Italia servizio militare o assuma pubblico impiego.
    2) Lo straniero dipendente dello Stato italiano da almeno 5 anni
    3) Il cittadino di uno degli Stati UE residente da almeno 4 anni
    4) L’apolide dopo 5 anni di residenza
    5) Lo Straniero dopo 10 anni di residenza regolare in Italia.

Questa disciplina ha pienamente ammesso la possibilità che un cittadino abbia anche contemporaneamente più di una cittadinanza mentre precedentemente l’acquisto di un’altra cittadinanza comportava la perdita di quella italiana.

Se è vero che la cittadinanza dell’UE, introdotta con l’art. 8 del Trattato di Roma, consente di attribuire a “chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” gli stessi diritti civili appartenenti ad un cittadino nazionale e limitati diritti politici quale quello di voto nelle elezioni del Comune di residenza, è anche vero che la Costituzione attribuisce importanti diritti anche agli stranieri extracomunitari: l’art. 10 ad es. sancisce il divieto di estradizione per reati politici ed il diritto d’asilo nelle condizioni stabilite dalla legge, mentre l’art. 2 sembra sottintendere che i “diritti inviolabili dell’uomo” sono diritti spettanti anche ai non-cittadini. Inoltre ai lavoratori stranieri, almeno sulla carta, spetta parità di trattamento e se non stabilito diversamente da convenzioni internazionali anche all’extracomunitario spettano gli stessi diritti civili di un cittadino italiano. Ma tutto ciò basta?

Vediamo i punti principali della recente bozza di riforma delle norme sulla cittadinanza licenziato dalla commissione Affari costituzionali e che tra poco dovrebbe giungere all’attenzione delle aule; possono essere presi svariati spunti di riflessione.

Innanzitutto va evidenziato come con la normativa in vigore sia difficilissimo per uno straniero acquistare la cittadinanza nel nostro Paese: dal 1991 al 2004 le domande di naturalizzazione accolte sono state 15.284 (circa ¼ di quelle accolte dalla piccola Austria) e quelle respinte 11.097. L’87,83% delle naturalizzazioni sarebbero poi dovute a matrimonio e riguarderebbero soprattutto donne straniere.
È praticamente impossibile prima della maggiore età per i minori stranieri che vivono in Italia acquistare la cittadinanza, con conseguente gap tra lo status giuridico di straniero e l’identità personale di italiano (cosa che farebbe rivoltare nella tomba tutti i pensatori politici ottocenteschi in generale e Mazzini in particolare).
Inoltre nella concessione delle naturalizzazioni ha fino ad ora assunto rilievo il requisito di reddito che purtroppo, invece di essere sconfessato, assumerebbe con la riforma rango di legge. La legge 91/1992 risulta dunque inadeguata anche rispetto agli standard internazionali e alla convenzione europea del 1997 che al suo art.6 prevede che ciascuno Stato membro faciliti l’acquisto della cittadinanza alle “persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente”.
La bozza di riforma della legge sulla cittadinanza invece, sebbene migliorabile in molti suoi aspetti (come ad esempio proprio il già citato requisito di reddito), sembra effettuare numerosi passi in avanti:
- Per la prima volta il legislatore pone l’attenzione sul problema degli immigrati stabilmente residenti e sulle loro famiglie, attribuendo anche numerosi diritti e facilitazioni nell’ottenimento dello status di cittadino ai minori.
- Si passa da un monopolio dello ius sanguinis ad una prevalenza di uno ius soli che tuttavia appare ancora inadatto per un’epoca di grande mobilità internazionale a fini non soltanto migratori.
- Si ha dunque uno ius soli fortemente attenuato dalla previsione che almeno uno dei genitori sia regolarmente residente in Italia da almeno 5 anni o sia nato in Italia e alla nascita del figlio vi risieda regolarmente da almeno 1 anno
- Viene introdotto lo IUS DOMICILII: i minori stranieri potranno acquistare la cittadinanza in 2 casi: 1) per i nati in Italia o entrati in Italia entro i 5 anni di età e legalmente residenti entro un anno dalla maggiore età 2) per i minori, su richiesta dei genitori, che abbiano frequentato un intero ciclo scolastico o di formazione professionale. Questa è una autentica innovazione che responsabilizza lo Stato nei confronti dei ragazzi di cui ha curato la formazione rendendo ragionevole l’investimento del nostro sistema educativo.
- Viene inasprita la disciplina della naturalizzazione per matrimonio perché non saranno più richiesti 6 mesi di residenza anagrafica ma 2 anni. Inoltre è richiesto dimostrare un buon livello di conoscenza della lingua italiana, della storia e della cultura nonché dei principi fondamentali di legalità costituzionale. Negativi al riguardo 3 aspetti: 1) non si dà rilievo al fatto della procreazione 2) I requisiti di conoscenza di lingua, storia e il riscontro civico non sono richiesti per le altre naturalizzazioni 3) Sarebbe meglio non impiegare il requisito della residenza anagrafica data la lentezza notoria della nostra burocrazia ma quello della regolarità e continuità di soggiorno.

Ma perché siamo così restii a voler concedere la cittadinanza? Perché questi allarmismi mediatici? Paura della riduzione del mercato del lavoro o dell’assistenza sanitaria? Paura della maggiore propensione alla devianza e alla criminalità degli stranieri piuttosto che degli Italiani? A tutto ciò si potrebbero dare molteplici risposte: ad esempio si può sottolineare il dato secondo cui a parità di condizioni socio-economiche la produttività degli stranieri è maggiore di quella degli Italiani, oppure il problema della fecondità che conferma il fatto che sono gli stranieri il futuro del nostro Paese. Riguardo poi la citata forbice riguardante la tendenza a delinquere degli stranieri va detto quanto questa vada ridimensionata: essa è calcolata spesso sulla base di dati relativi a denunce e non a condanne o in base alla popolazione carceraria ma va detto che è in gran parte dovuta alla maggiore propensione dei denuncianti, alla maggiore percentuale di difese d’ufficio ed al maggiore ricorso alla carcerazione cautelare. Inoltre queste statistiche commettono l’errore metodologico di non distinguere quasi mai tra stranieri privi o muniti di regolare permesso di soggiorno.

Voglio concludere con una citazione di Bauman riportata da Paolo Morozzo della Rocca (1). Per rispondere alla domanda sull’identità: “Chi sei tu?” si può utilizzare l’ironico messaggio scritto su un manifesto affisso lungo i muri di Berlino: “Il tuo Cristo è un ebreo. La tua macchina è giapponese. La tua pizza è italiana. La tua democrazia è greca. Il tuo caffè è brasiliano. La tua vacanza turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo vicino è uno straniero.


(1) Per approfondire la lettura si consiglia Paolo Morozzo della Rocca, “Il Mondo in casa: la carica dei nuovi cittadini”, in Limes “IL MONDO IN CASA” n°4 2007, nell’articolo vengono analizzati dettagliatamente i punti principali della recente bozza di riforma delle norme.

Argomenti:   #cibo ,        #costituzione ,        #extracomunitari ,        #immigrazione ,        #legge ,        #società



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