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Anno VII n° 7 LUGLIO 2011 FATTI & OPINIONI |
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Il bavaglio a internet
Le prevaricazioni dell'AGCOM sono ammesse dalla legge?
L'agenzia per il controllo dei mezzi di comunicazione ha l'autorità per censurare?
Di Francesca Bisbano
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“La rete non si tocca”; “Internet è libertà, nonché un diritto umano”; “La rete è nostra, difendiamola”! Numerosi gli slogan che sono apparsi e continuano ad essere postati su blog, social network e piattaforme digitali, perché dal 6 luglio l'autorità delle Comunicazioni non acquisti il diritto arbitrario di oscurare siti senza processo.
Proteste, iniziative e petizioni online, come quella di Avaaz ed Agorà Digitale (che da tempo ormai insieme ad Adiconsum, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti ed altre associazioni, condannano le decisioni Agicom), per contrastare un provvedimento che rischia di tradursi in una vera e propria censura del web in nome degli interessi di Mediaset e delle lobby dell'Audiovisivo. Questo perché secondo la delibera in questione, qualora il titolare dei diritti di un contenuto audiovisivo dovesse riscontrare una violazione di copyright su un qualunque sito (senza distinzione tra portali, banche dati, siti privati, blog, a scopo di lucro o meno) potrà chiederne la rimozione al gestore. Di conseguenza, “se la richiesta apparisse fondata”, avrebbe 48 ore di tempo dalla ricezione per adempiere e se ciò non dovesse avvenire, lo stesso richiedente potrebbe rivolgersi all'Authority che “effettuerebbe una breve verifica in contraddittorio con le parti da concludere entro cinque giorni”, comunicandone l'avvio al gestore del sito o del servizio di hosting. In caso di esito negativo, l'Agcom avrebbe la facoltà di disporre la rimozione dei contenuti web. Siamo alla vigilia del varo di un Regolamento illegittimo, tanto sotto il profilo della disciplina nazionale, quanto sotto quello dell’Ordinamento UE, perché nessun democratico approverebbe che un' autorità amministrativa ordini, all'esito di un processo sommario e in assenza di contraddittorio, la rimozione di un video dallo spazio pubblico telematico, senza prima rivolgersi all'autorità giudiziaria. Un abuso di potere in piena regola, ancor più grave se pensiamo alle disposizioni inerenti ai siti stranieri, ove appunto l'Autorità Garante sembra intenzionata ad auto attribuirsi la facoltà di rendere perfino inaccessibili i contenuti, pubblicati da soggetti stranieri in conformità a leggi diverse da quella italiana, sicché agli utenti italiani verrà preclusa la possibilità di accedere ai contenuti di un cittadino egiziano, magrebino, tunisino, indiano, ecc ecc, sul server del paese di questi ultimi. Rischiamo l'isolamento telematico, ma, soprattutto, d' esser meno tutelati, visto che con un margine di due giorni e cinque di contraddittorio prima dell’oscuramento, non si ha certo il tempo di preparare un'adeguata difesa a sostegno delle proprie ragioni, senza rischiare di ritrovarsi oscurati in men che non si dica, o nel caso dei siti stranieri, prima di ricevere dovuta notifica dell'imminente rimozione dei contenuti del sito. Tutto per combattere la pirateria on-line? I dubbi sussistono, anzi si moltiplicano! Per di più, se si considerano i costi per l'implementazione e la gestione della nuova procedura, le ragioni per cui un titolare di diritto d'autore dovrebbe adire l'autorità garante in via d'adozione, piuttosto che quella giudiziaria in via ordinaria, la conflittualità che sorgerà inevitabilmente tra i destinatari degli ordini dell'autorità garante e gli utenti. Davvero è necessario sacrificare la libertà di circolazione delle idee, quando la stessa costituzione italiana ai commi 2 e 3 dell'art 21 prevede non solo il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure, ma anche che, nel caso dei delitti, si provveda al suo sequestro solo per iniziativa dell'autorità giudiziaria? Senza contare che per l'adozione del provvedimento in causa, non è stato minimamente interessato il Parlamento, unico organo, cui nelle democrazie parlamentari compete l'esame e l'approvazione dei disegni di legge. Ciò dimostra come la strategia adottata dall'Agcom (che non è organo giudiziario, non può fare leggi, bensì è semplice garante della legge e dunque competente ad emettere solo sanzioni amministrative), sia esclusivamente finalizzata a tutelare gli interessi delle lobby dei titolari dei diritti, escludendo dalla concentrazione utenti e associazioni per le libertà digitali. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. |
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